Cosa rischia l’infermiere che non monitora il paziente nel post-operatorio!
Il senso della scrittura sta nella capacità di raccontare. Tuttavia, le storie raccontate non sempre hanno un lieto fine. La morte di Antonio Folino ne è un esempio. Quando la responsabilità dell’infermiere nel post-operatorio DECIDE la vita di un paziente.
La sentenza Cassazione 21449/2022 sulla morte di Antonio Folino chiarisce la responsabilità dell’infermiere nel monitoraggio post-operatorio e nella posizione di garanzia.Cosa è successo il 23 aprile 2011?
Dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa, a seguito di occlusione intestinale per aderenze multiple, complice un edema polmonare, sviluppava un arresto cardiocircolatorio, in grado di provocarne la morte.
L’autopsia conferma: morte causata da scompenso cardiaco con edema polmonare e versamento pleurico-pericardico e peritoneale.
Il focus del nostro argomentare si allarga sul comportamento omissivo di due infermieri, complici di avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte del giovane ragazzo.
Le motivazioni?
La responsabilità dell’infermiere nel post-operatorio è consistita in Colpa generica e specifica consistita nell’aver omesso di prendere in carico il paziente, omettendo ogni prestazione sanitaria con specifico riferimento al monitoraggio post-operatorio delle funzioni vitali, con una condotta qualificabile di completa inerzia nonostante già alle ore 01:30 fossero evidenti i segni dell’edema polmonare acuto.
Cronologia dei fatti
Riportiamo quanto sottolineato nella sentenza della Corte di cassazione sez. 4 penale n. 21449 del 2022.
- Il paziente era affetto da un’encefalopatia diagnosticatagli sin da piccolo con una disabilità importante che non gli impediva di esprimersi e di comunicare con i familiari e con i terzi;
- era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, a seguito di una occlusione intestinale; l’intervento era stato eseguito correttamente;
- le criticità si sono manifestate nel post-operatorio allorché già a mezzanotte e mezza, era rientrato in reparto e presentava secrezioni (schiuma rosa dal naso) non riuscendo a respirare bene;
- i genitori avevano chiamato gli infermieri di turno, che si erano limitati a rassicurarli che si trattava di un normale decorso post-operatorio e a fornire loro delle garze per pulire la schiuma emessa dal paziente, senza mai avvicinarsi a lui;
- A seguito di ulteriori solleciti da parte dei genitori, uno degli infermieri decide di chiamare il medico di guardia che si era limitato ad osservare il paziente, prescrivendo una fiala di Lasix intramuscolo;
- Solo quando ormai il ragazzo stava morendo, viene sollecitato l’intervento del medico di guardia del reparto, ma nonostante quest’ultimo avesse provveduto ad aspirare i liquidi emessi dal paziente, alle ore 02:50 veniva constatato il decesso.
La responsabilità dell'infermiere nel post-operatorio è quella di aver omesso di monitorare le condizioni del paziente nel decorso post-operatorio avvisando il medico di guardia in ritardo, nonostante i sintomi immediatamente presentatisi dell’edema, mediante l’emissione dal naso a dalla bocca di schiuma rosata.Quali comportamenti ci si aspetta in questi casi?
Dal punto di vista medico-legale, scrive la sentenza, la somministrazione di potassio, con la tempistica peculiare che la connota e le specifiche condizioni del paziente, che tollerava valori di 2,4, avrebbe ripristinato livelli accettabili e di sopravvivenza.
In particolare il quantitativo di potassio necessario a riequilibrare i valori dopo l’operazione era di 70 milliequivalenti che, se somministrati nelle tre ore successive all’intervento chirurgico e quindi dalle 23:00 all’ora della morte, avrebbe avuto efficacia salvifica, ove necessariamente il paziente fosse stato adeguatamente monitorato ed assistito dal personale sanitario.
Responsabilita infermiere post-operatorio
Rientra nella responsabilità dell’infermiere nel post-operatorio
controllare il decorso del post-operatorio del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Proprio in forza delle competenze professionali dell’infermiere, egli è onerato di vigilare sul decorso posto operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, il tempestivo intervento medico.
L’infermiere ha l’obbligo, ex lege di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti del paziente, la cui salute deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione che perdura per l’interno tempo del turno di lavoro.
Si evidenzia inoltre, dalla mancanza di annotazioni o attività di monitoraggio nella cartella clinica integrata, l’omissione di attività di monitoraggio dei parametri vitali sì da poter fornire al medico di guardia del reparto in tempi rapidi un quadro preciso delle condizioni cliniche.
L’elemento più grave consiste nel comportamento del tutto inerte e negligente posto in essere dagli infermieri imputati.
Controllo incrociato
In tema di responsabilità dell’infermiere nel post-operatorio si evidenzia colpa professionale, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente,
ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.Come si poteva prevenire la morte di Antonio Folino?
Una volta che il ragazzo era rientrato in reparto dopo l’intervento:
il rispetto di regole di normale prudenza e diligenza, avrebbero imposto agli infermieri di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, il respiro, se c’era sudorazione, se il paziente urinava regolarmente e rilevare la temperatura o comunque era da loro esigibile un comportamento di assistenza effettiva e continuativa trattandosi di una delicata fase post-operatoria.
La colpevole omissione di tali doverose condotte, pertanto, è stata ritenuta concausa dell’evento così come si è ritenuto che la accertata carenza di attenzione e di assistenza dei due infermieri integri il coefficiente psicologico colposo del delitto contestato.
In caso di condotte colpose indipendenti non può invocare il principio di affidamento l’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità.
Conclusioni
La storia di Antonio Folino non è soltanto la “capacità di raccontare una storia” (in questo caso triste), ma rappresenta la narrazione di un esito infausto, il paradigma di ciò che accade quando la responsabilità professionale viene svuotata di contenuto concreto e ridotta a mera presenza fisica in reparto. Prendersi realmente in carico un utente, soprattutto nel post‑operatorio, significa assumere su di sé un obbligo di vigilanza continua, di monitoraggio accurato, di valutazione dei segni clinici e ascolto (filtrato) delle preoccupazioni dei familiari, traducendoli in azioni tempestive, documentate e condivise con il medico.
Per gli operatori sanitari, e in particolare per gli infermieri, questa sentenza ricorda che la responsabilità dell’infermiere nel post-operatorio e l’inerzia non sono mai neutre: ogni mancato controllo, ogni parametro non rilevato, ogni valutazione rinviata diventa spazio in cui il rischio clinico cresce fino a trasformarsi in danno irreversibile. La posizione di garanzia, il principio di affidamento e, nel caso, il controllo incrociato svolgono un ruolo preventivo salvifico.
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