La storia che stiamo per raccontarvi parte dal finale.
Il 23 aprile 2011 alle ore 03:10 il signor Antonio muore per arresto cardiocircolatorio. Rientrato alle ore 00:30 dalla sala operatoria, dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico di laparotomia esplorativa, a seguito di occlusione intestinale, manifesta da subito una sintomatologia riconducibile ad edema polmonare, causa in grado di provocarne la morte.
Quella notte in turno erano presenti 2 infermieri
entrambi accusati di aver cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di Antonio, per colpa generica e specifica, consistita nell’aver omesso di prendere in carico il paziente, omettendo ogni prestazione sanitaria nei confronti del predetto con specifico riferimento al monitoraggio post operatorio delle funzioni vitali, con una condotta qualificabile di completa inerzia nonostante già alle 1:30 fossero evidenti i segni dell’edema polmonare acuto ossia insufficienza respiratoria ed emissione di secrezioni schiumose, derivante dall’aumento della pressione idrostatica dei capillari polmonari conseguente all’aumento della pressione idrostatica dei capillari polmonari conseguente all’aumento della massa liquida circolante, cagionavano la morte del predetto avvenuta alle 3:10 del 23 aprile 2011.
La riflessione che vogliamo condividere…
parte da una piccola personale provocazione:
spesso sono i Giudici a conoscere meglio il profilo professionale degli infermieri, piuttosto che questi ultimi.
Rientra nel proprium dell’infermiere quello di controllare il decorso post-operatorio del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Proprio in forza delle competenze professionali dell’infermiere, è evidente il compito cautelare essenziale che svolge nella salvaguardia del paziente, essendo, come detto, l’infermiere onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, il tempestivo intervento del medico.
L’infermiere
deve proteggere il malato, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo che perdura per l’interno tempo del turno di lavoro.
In tema di colpa professionale, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tute le attività verso il fine comune ed unico.
Conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale
Ne consegue che ogni sanitario NON può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
Aggiunge il Giudice
una volta che il paziente era rientrato in reparto dopo l’intervento, il rispetto di regole di normale prudenza e diligenza, avrebbe imposto agli infermieri di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione arteriosa, il respiro, se c’era sudorazione, se il paziente urinava regolarmente e rilevare la temperatura o comunque era da loro esigibile un comportamento di assistenza effettiva e continuativa trattandosi di una delicata fase post-operatoria.
Conclusioni
In conclusione, la vicenda descritta evidenzia come la responsabilità professionale dell’infermiere sia strettamente legata al monitoraggio accurato del decorso post-operatorio, alla tempestiva individuazione di sintomi critici e alla collaborazione interdisciplinare. Il rispetto degli obblighi di diligenza, prudenza e solidarietà costituzionale si traduce nella necessità di agire sempre a tutela della salute del paziente, intervenendo prontamente e, quando necessario, correggendo eventuali errori altrui. La storia di Antonio ci ricorda che la vigilanza, la comunicazione e la prontezza nell’agire sono pilastri imprescindibili della professione sanitaria, il cui fine ultimo è salvaguardare la vita e l’integrità dei pazienti sotto la propria cura.
Riferimento: Sentenza Penale Sez. 4 Num. 21449 Anno 2022